STATUTO COOPERATIVE SOCIALI
COMPOSIZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI
Art. 1. Costituzione e denominazione.
In applicazione di quanto stabilito dallo statuto dell’Unione Sindacale Italiana (U. S. I.), è costituita la Federazione Nazionale denominata U. S. I. Cooperative Sociali operante nei relativi settori privati e comparti pubblici di riferimento (U. S. I. – C. S.).
Art. 2. Sede.
La sede nazionale dell’U. S. I. Cooperative Sociali, oggi fissata in San Pietro in Casale (BO), – Via Antonio De Zaiacomo 9/A– potrà essere modificata a mezzo delibera a maggioranza semplice da parte del Congresso nazionale
Art. 3. Scopi
L’ U. S. I. Cooperative Sociali accetta e fa propri gli statuti dell’Unione Sindacale Italiana (U. S. I.), così come da atto modificativo 23 settembre 1994 per Notaio Silvia d’Alonzo di Milano, e dell’Associacion Internacional de los Trabajadores (A. I. T.) nonché i principi e gli scopi ivi indicati.
In particolare l’ U. S. I. Cooperative Sociali si ispira ai principi del sindacalismo libertario, solidarista ed autogestionario ed ha per scopo quello di unire in un’organizzazione nazionale su base federalista, intercategoriale ed assembleare tutti i lavoratori di ambo i sessi e di ogni nazionalità che si propongono di assicurare il diritto all’integrazione sociale come valore e come forma di emancipazione dal potere del capitale nonché da ogni forma di asservimento culturale in ambito lavorativo, politico e sociale.
U. S. I. Cooperative Sociali si dichiara contraria ad ogni mansione finalizzata a compiti di discriminazione e repressione.
Il Sindacato si propone di dare voce e di tutelare tutti i lavoratori delle Cooperative Sociali di tipo A e di tipo B nella prospettiva di diffondere gli ideali della pedagogia libertaria, il libero pensiero e la sua libera manifestazione nonché di creare spazi di ricerca libertaria per lo sviluppo individuale e collettivo delle giovani generazioni con l’aspirazione di renderle sempre più coscienti, libere ed uguali nel rispetto delle diversità e del pluralismo.
U. S. I. Cooperative Sociali inoltre ritiene indispensabile diffondere la coscienza e la storia sindacale con particolare riferimento al sindacalismo libertario e promuovere la più ampia collaborazione con tutte le figure professionali coinvolte nell’integrazione sociale, con le famiglie degli utenti e quando possibile con gli utenti stessi.
U. S. I. Cooperative Sociali persegue l’uguaglianza dei lavoratori sul territorio nazionale istituendo e gestendo un archivio che raccolga tutti i contratti locali, gli accordi territoriali e i R. E. I. delle Cooperative Sociali di tipo A e di tipo B.
U. S. I. Cooperative Sociali prevede di dotarsi in futuro di un organo di stampa ufficiale che sarà proprietà della stessa U. S. I. Cooperative Sociali; tale strumento dovrà diffondere i princiipi contenuti in questo Statuto.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ U. S. I. COOPERATIVE SOCIALI
Art. 4. Composizione e compiti delle sezioni locali.
La struttura organizzativa dell’ U. S. I. Cooperative Sociali è contraria ad ogni accentramento burocratico e corporativistico, privilegiando l’assunzione assembleare delle decisioni – possibilmente all’unanimità – l’alternanza e la rotazione degli incarichi e la solidarietà intercategoriale.
Compongono il sindacato tutti gli iscritti e le sezioni locali e/o di sede lavorativa eventualmente costituitesi.
L’inizio e la cessazione dell’ attività di ogni sezione lavorativa e/o locale sono subordinate al riconoscimento delle stesse da parte della relativa Segreteria provinciale.
La sezione locale e/o lavorativa provvede a:
a. curare il tesseramento e trasmettere le relative deleghe alla Segreteria provinciale;
b. promuovere l’azione sindacale e di propaganda;
c. eleggere a maggioranza semplice i propri delegati al Congresso provinciale del sindacato nel numero di uno ogni cinque iscritti o frazione inferiore.
Art. 5. Congresso provinciale.
Il Congresso provinciale è l’organo deliberativo della Federazione provinciale e provvede a:
a. esaminare ed approvare a maggioranza semplice il rendiconto politico, sindacale ed amministrativo del sindacato a livello provinciale;
b. deliberare a maggioranza semplice l’indirizzo politico-sindacale che deve adottare il sindacato;
c. approvare a maggioranza semplice gli accordi sindacali da sottoscrivere a livello provinciale;
d. eleggere la Segreteria provinciale.
In assenza di sua rituale convocazione, il Congresso provinciale può essere convocato da almeno una sezione locale e/o lavorativa o da almeno due iscritti.
Art. 6. Costituzione e compiti della Federazione Provinciale
La Federazione Provinciale è l’organismo che rappresenta l’ U. S. I. Cooperative Sociali a livello provinciale ed è retta da una Segreteria collegiale eletta dal Congresso provinciale dei delegati nel numero minimo di due componenti: Segretario e Vice Segretario. Il primo ha compiti di rappresentanza politica, sindacale, contrattuale e di legge del sindacato a livello provinciale. Il secondo ha funzioni di tesoriere e responsabile della statistica degli iscritti, dell’archivio politicoamministrativo e della corrispondenza del sindacato a livello provinciale.
La Segreteria provinciale provvede a:
a. promuovere, coordinare e sostenere il movimento di lotta vertenziale su qualificati ed unitari obiettivi politici e sindacali a livello provinciale;
b. promuovere e riconoscere la costituzione delle sezioni locali;
c. riscuotere il tesseramento, trasmettendo alla Segreteria nazionale le quote di pertinenza alla Cassa nazionale;
d. curare i rapporti con la Federazione regionale e con quella nazionale nonché con l’Unione Sindacale Italiana provinciale;
e. convocare il Congresso provinciale dei delegati ogniqualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni tre anni e comunque tre mesi prima de Congresso nazionale e ciò mediante lettera circolare recante l’indicazione di data, luogo ed ordine del giorno da far pervenire a tutte le sezioni con almeno quindici giorni di preavviso;
f. partecipare alla costituzione della Federazione regionale ed alla relativa elezione del Segretario regionale.
Art. 7. Federazione regionale.
La Federazione regionale è l’organismo regionale o sovraregionale che eventualma:ente può essere istituito, su impulso della Segreteria nazionale ovveroo ad opera delle Federazioni provinciali che ne ritengano opportuna la costituzione.
La Federazione regionale è retta da un segretario che viene eletto ogni tre anni dall’assemblea dei componenti delle segreterie provinciali e rappresenta l’ U. S. I. Cooperative Sociali a livello regionale a tutti gli effetti politici, sindacali, contrattuali e di legge.
Art. 8. Federazione nazionale.
La Federazione nazionale è retta da una Segreteria eletta ogni tre anni dal Congresso nazionale dei delegati ed è convocata dalla Segreteria nazionale uscente ovvero, in mancanza, da almeno una Segreteria provinciale ovvero da almeno cinque iscritti.
La Segreteria nazionale è composta da tre membri:
1. il Segretario nazionale, con poteri di rappresentanza legale a tutti gli effetti politici, sindacali, contrattuali e di legge;
2. il Vice segretario nazionale, con poteri di rappresentanza legale delegati dal Segretario nazionale e con incarico di curare l’attività di organizzazione e di propaganda del sindacato
3. in occasione di ogni Congresso si valuta l’ipotesi di istituire una cassa di settore.
Art. 9. Compiti della Segreteria nazionale.
La Segreteria nazionale provvede, congiuntamente e/o disgiuntamente fra i suoi componenti, a:
a. coordinare l’attività politico-sindacale delle Federazioni provinciali e regionali;
b. promuovere e riconoscere la costituzione delle Federazioni provinciali e regionali;
c. promuovere la convocazione dei Congressi provinciali da tenersi almeno tre mesi prima del Congresso nazionale;
d. proclamare gli scioperi nazionali ed indire le manifestazioni a carattere nazionale su consultazione e mandato delle sezioni o federazioni;
e. sottoscrivere i CCNL di categoria e/o gli accordi sindacali che vincolano l’ U. S. I. Cooperative Sociali a livello nazionale;
f. pubblicare e rendere esecutivi i deliberati del Congresso nazionale dei delegati;
g. convocare il Congresso nazionale dei delegati almeno una volta entro tre mesi dalla data di scadenza del mandato mediante comunicazione da far pervenire ai delegati almeno un mese prima della data di convocazione;
h. curare la statistica degli iscritti;
i. curare i rapporti con l’ Unione Sindacale Italiana a livello nazionale.
Art. 10. Congresso nazionale Il Congresso nazionale assolve al seguenti compiti:
a. esaminare ed approvare a maggioranza semplice il rendiconto politico, sindacale ed amministrativo dell’organizzazione;
b. fissare l’ammontare minimo delle evenuali quote associative spettanti alle singole Federazioni provinciali di categoria e/o alla Federazione nazionale di categoria;
c. approvare, auspicabilmente all’unanimità, i CCNL di categoria e/o gli accordi sindacali che vincolano il Sindacato a livello nazionale;
d. deliberare, auspicabilmente all’unanimità, l’indirizzo politico-sindacale che deve essere adottato dal Sindacato;
e. promuovere ed organizzare iniziative sperimentali, solidaristiche e/o economiche di educazione e ricerca ispirate agli ideali culturali, scientifici e pedagogici libertari;
f. eleggere, auspicabilmente all’unanimità, la Segreteria nazionale;
g. deliberare a maggioranza semplice di modificare la sede della Segreteria nazionale;
h. deliberare a maggioranza qualificata dei due terzi dei delegati presenti le modifiche al presente Statuto.
Ogni deliberazione assunta a maggioranza semplice o qualificata tiene conto esclusivamente dei delegati accreditati e presenti.
Art. 11. Patrimonio associativo.
L’ U. S. I. Cooperative Sociali fa fronte alle spese inerenti alla sua organizzazione, che opera su base volontaria, mediante:
a. in occasione di ogni Congresso si valuterà l’ipotesi di trattenere una quota per ogni iscritto al settore.
b. l’acquisizione di contributi volontari degli associati;
c. l’acquisizione di donazioni e lasciti di associati e simpatizzanti.
In caso di cessazione dell’attività da parte di Sezioni o Federazioni locali dell’ U. S. I. Cooperative Sociali il patrimonio delle stesse sarà devoluto all’ U. S. I. Cooperative Sociali nazionale e, in caso di cessazione dell’attività della Federazione nazionale, al l’ Unione Sindacale Italiana.
Art. 12. Rinvio.
Per tutto quanto non espressamente statuito nel presente statuto, si rinvia allo statuto dell’ Unione Sindacale Italiana e, in ulteriore difetto, alle vigenti norme dettate dal Codice Civile.