Usi/Educazione – Chiarimenti sulla figura professionale dell’educatore

EDUCATORE: CHE STANNO COMBINANDO?

Come già abbiamo comunicato, a livello normativo si sta definendo sempre più la figura dell’educatore. In realtà, c’è sempre molta confusione, un po’ perché c’è sempre stata confusione in materia, un po’ perché chi fa le leggi, non è così interessato alla chiarezza.

ALBO ed ELENCHI SPECIALI:

Se è vero che è giusto riconoscere la PROFESSIONALITA’ di un mestiere così difficile e poco riconosciuto come l’educatore è pur vero che l’istituzione di albi professionali e elenchi speciali così cari sono assolutamente fuori dalla realtà. Tanto più considerando che la gran parte di noi lavora come lavoratore dipendente in Cooperative Sociali, Fondazioni, Onlus con gli stipendi che ben conosciamo!

LO SPACCHETTAMENTO DEGLI EDUCATORI:

Gli educatori sono adesso di diverso tipo, in sintesi:

1) Educatore nei servizi educativi per l’infanzia (nidi e materne) – Deve essere in possesso della laurea in Scienze dell’educazione e della formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia (nidi) o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per 60 Crediti Formativi Universitari (CFU) conseguiti presso una Università (materne).

_ Riferimenti normativi: D. Lgs. 65 del 13/04/2017.

2) Educatore professionale socio-sanitario – Quello comunemente definito “educatore professionale”, in possesso del diploma di Laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 (o in possesso di titoli equipollenti).

_ Riferimenti normativi: D.M. Sanità 520 del 08/10/1998 e Legge 205 del 27/12/2017 (commi da 594 a 601).

Non esiste alcun corso attuale (come i 60 CFU per l’educatore socio-pedagogico sprovvisto di titolo) che consenta di ottenere la qualifica qualora non si sia in possesso della Laurea. Esiste però una previsione normativa (Disposizioni in materia di professioni sanitarie) che afferma questo  «[…] coloro che svolgono o abbiano svolto un’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019 (quasi certamente prorogato al 30/6/20), negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie ecc.». Quindi, se uno ha svolto la professione di educatore socio-sanitario per 3 anni negli ultimi 10, può iscriversi agli elenchi speciali ed essere di fatto riconosciuto come Educatore socio-sanitario. L’iscrizione comporta il costo annuo di iscrizione (circa 400 euro il primo anno; circa la metà dall’anno successivo), e l’onere di maturare 150 Crediti formativi ECM, al pari di ogni professionista sanitario (medico, infermiere, ecc.).

3) Educatore professionale socio-pedagogico – La recente normativa prevede questa nuova figura di educatore, che per essere tale deve risultare in possesso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione nella classe L19, oppure:

  1. a) avere compiuto 50 anni di età ed avere maturato 10 anni di esperienza come educatore (anche non continuativi), ed essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato come educatore.
  2. b) avere maturato 20 anni di esperienza come educatore (anche non continuativi), ed essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato come educatore.

– In via transitoria (fino al 27-12-2020), per ottenere la qualifica (in assenza della laurea prevista: laurea in Scienze dell’educazione – L19) è possibile fare un corso di un anno, per l’iscrizione al quale è considerato requisito indispensabile avere maturato almeno 3 anni di esperienza (anche non continuativi) come educatore alla data del 01/01/2018, ed acquisire i 60 crediti formativi (CFU). I 60 CFU non rilasciano una laurea né un titolo e nemmeno equipollenze, bensì la sola qualifica.

_ Riferimenti normativi: Legge 205 del 27/12/2017 (commi da 594 a 601).

L’educatore socio-pedagogico NON PUO’ – NON DEVE iscriversi agli elenchi speciali, a meno che non svolga mansioni socio-sanitarie in strutture sanitarie o socio-sanitarie e abbia i requisiti necessari (36 mesi di lavoro come educatore socio-sanitario in strutture sanitarie o socio-sanitarie negli ultimi 10 anni). L’Educatore socio-pedagogico può continuare a lavorare nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie “limitatamente agli aspetti educativi”.

_ Riferimenti normativi: Legge 205 del 27/12/2017 (commi da 594 a 601).

Insomma… una categoria già frammentata dal punto di vista contrattuale (si contano qualcosa come 12 o più CCNL di settore nel nostro ambito lavorativo) e lavorativo (soprattutto per chi lavora nella scolastica o nei servizi domiciliari), si vede ulteriormente frammentata e divisa anche sul piano normativo.

BASTA! Rivendichiamo una figura unica del lavoratore sociale con:

  • Un unico CCNL di categoria
  • Un unico profilo professionale

AUTORGANIZZIAMOCI!

USI/EDUCAZIONE – USI/CIT